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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.04.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4310

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2017  [ apri ]
4.04.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Funzioni comunali in materia di sicurezza urbana).

  1. Ai fini dell'espletamento delle funzioni in materia di sicurezza urbana, come definita dall'articolo 4, comma 1, il Sindaco, in qualità di vertice dell'amministrazione locale, interviene per prevenire e contrastare:
   a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
   b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
   c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);
   d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
   e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.

  2. Negli ambiti di intervento di cui al comma 1, spetta al Sindaco:
   a) adottare, con atto motivato, provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana, dandone successivamente comunicazione al Questore;
   b) provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi, se l'ordinanza di cui al punto a) è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito;
   c) sovrintendere alla vigilanza sulle funzioni e le attività incidenti sugli ambiti di intervento di cui al comma 1;
   d) disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie ad essi relativi;
   e) promuovere l'adozione, ai sensi dell'articolo 5, di atti di programmazione territoriale per evitare che dalla localizzazione degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici possano derivare rischi alla sicurezza urbana.