Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano individuano altresì, anche in sede di Conferenza unificata, le linee generali utili ai provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 2, punti 4 e 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65.».