Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile o militare, comunque impegnato in servizio di ordine pubblico, è tenuto a indossare l'uniforme di servizio, secondo quanto stabilito con decreti delle rispettive amministrazioni che determinano le caratteristiche delle divise. Detti decreti prevedono che sulle uniformi sia apposto un codice identificativo univoco di squadra, garantendone la visibilità a distanza di almeno 15 metri e anche in condizioni di scarsa luminosità. Gli stessi decreti disciplinano le modalità di assegnazione dei codici identificativi in modo da garantirne la casualità e la rotazione, nonché le modalità di tenuta del registro delle assegnazioni.