Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Nello svolgimento delle funzioni attribuite agli enti locali in ragione della presente legge, gli operatori di polizia locale sono considerati ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale e i comuni provvedono all'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, con riferimento alle attività eventualmente prestate ai sensi del presente comma.