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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.7.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4310

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2017  [ apri ]
2.7.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Le linee generali per la sicurezza integrata, emanate e periodicamente aggiornate, previa l'intesa indicata nel comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, devono in ogni caso:
   1) collegare e coordinare le funzioni di polizia svolte da tutti i diversi soggetti statali, regionali e locali e prevedere una disciplina organica delle diverse forme di coordinamento tra Stato, Regioni ed enti locali in materia di ordine pubblico e sicurezza, ai sensi dell'articolo 118, comma 3, della Costituzione;
   2) assicurare la costante e leale collaborazione tra tutte le forze preposte ad assicurare la sicurezza collettiva, mediante l'istituzione del Sistema nazionale integrato per l'ordine pubblico e la sicurezza, di cui fanno parte, nell'esercizio dei loro propri compiti, le autorità di pubblica sicurezza, le forze statali di polizia, i corpi di polizia locale, gli altri ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, nonché, in funzione ausiliaria ed eventuale, le altre Forze armate, le altre componenti del Servizio nazionale della protezione civile e i soggetti componenti del Servizio di informazione per la sicurezza della Repubblica;
   3) dare risposte immediate, precise ed adeguate alle concrete esigenze di sicurezza di ogni persona che si trovi su qualsiasi parte del territorio della Repubblica, indipendentemente dalle competenze spettanti alle diverse forze di polizia statali o locali;
   4) tutelare la sicurezza urbana, da intendersi come il complesso dei beni giuridici, economici e sociali sui quali si fonda, nell'ambito delle comunità locali, la convivenza civile e la coesione sociale delle rispettive popolazioni e la salvaguardia degli interessi e dei valori connessi;
   5) attuare politiche locali per la sicurezza, da intendersi come le azioni finalizzate a promuovere la sicurezza urbana e la vivibilità nei centri urbani e nel territorio regionale, esercitate attraverso le competenze proprie dei comuni, delle province, delle Città metropolitane e delle regioni;
   6) attuare politiche integrate per la sicurezza, da intendersi come le azioni volte ad integrare le politiche locali per la sicurezza poste in essere dagli enti locali e dalle regioni con la responsabilità e competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza;
   7) individuare tempi, modi e luoghi con cui elaborare e verificare periodicamente in modo partecipato gli obiettivi nazionali e locali in materia di sicurezza;
   8) assicurare standard operativi omogenei alle forze di polizia statali e locali;
   9) prevedere forme permanenti di condivisione e di scambio di dati, di informazioni e di risorse informatiche e statistiche tra le forze di polizia statale e i corpi di polizia locale, anche mediante l'istituzione, sotto la vigilanza del Garante per la protezione dei dati personali e nei limiti previsti dal codice in materia di protezione dei dati personali, di un Archivio unico dei dati di pubblica sicurezza con accesso immediato e paritario da parte di tutti gli appartenenti alle forze di polizia statali o locali che abbiano le qualifiche di ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria con livelli di garanzia e protezione dei dati, nonché di un'unica Banca dati delle forze di polizia statali e locali e di sistemi informativi unificati e centrali operative unificate a livello centrale e locale tra corpi di polizia statali e locali, organizzati e gestiti dal Servizio centrale interforze del Sistema collocato presso il Ministero dell'interno ai quali gli operatori abilitati delle forze di polizia statali e dei corpi di polizia locale, al fine esclusivo dello svolgimento dei rispettivi compiti, debbano fornire dati e possano accedere in modo tempestivo, nel rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza e della riservatezza dei dati personali;
   10) prevedere forme di cooperazione, di studio, di formazione comuni tra gli appartenenti delle forze di polizia statali e i corpi di polizia locali, anche prevedendo strumenti e percorsi di formazione e di aggiornamento in parte comuni del personale di tutti i corpi statali e locali di polizia locale per assicurare un costante aggiornamento nelle materie giuridiche, sociali, tecniche, informatiche, finanziarie, scientifiche, linguistiche e operative, per favorire un aggiornamento tempestivo e interdisciplinare e un costante scambio e confronto reciproco di informazioni e di modalità operative;
   11) prevedere forme di coordinamento e di collegamento delle funzioni amministrative svolte in materia di ordine pubblico e di sicurezza dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali, inclusi la stipula di patti territoriali per la sicurezza, la realizzazione di sale operative uniche, del numero unico di soccorso pubblico e di un archivio unico dei dati della pubblica sicurezza;
   12) istituire forme di costante consultazione reciproca e di intesa preventiva tra il Ministero dell'interno, le regioni e gli enti locali circa la distribuzione sul territorio del personale delle forze di polizia statali e locali e delle relative strutture in relazione all'andamento delle problematiche concernenti la sicurezza della popolazione, prevedendo anche la possibilità di attuare scambi di strutture o di funzioni tra forze di polizia statali e corpi di polizia locale allorché sia necessario a causa del mutare del tipo di funzione di polizia da esercitare o del livello di rischio;
   13) prevedere criteri e modi utili a ridurre e regolare eventuali duplicazioni e sovrapposizioni tra le funzioni svolte dai diversi corpi di polizia statale e locale, con particolare riguardo per i controlli sulla circolazione stradale e sulla identificazione delle persone, per la vigilanza sui locali pubblici, sulle imprese, sulle attività edilizie e sulle problematiche ambientali, sulla sicurezza delle condizioni di lavoro, sulla sicurezza dell'alimentazione, nonché alla prevenzione e repressione della microcriminalità o alla cosiddetta «polizia di prossimità», nonché per le situazioni imprevedibili e urgenti;
   14) prevedere che ogni corpo nazionale o locale di polizia sia vincolato a perseguire, nei limiti previsti dalle norme e dalle direttive ricevute, obiettivi nazionali e locali prioritari per la sicurezza a livello nazionale e territoriale, periodicamente elaborati e verificati a livello statale e locale in modo trasparente e con modalità che consentano la raccolta di dati verificabili e con forme di consultazione di partecipazione civica alla definizione degli obiettivi, alla loro attuazione e alla loro verifica, in modo da consentire alle attività di polizia, alle autorità di indirizzo politico-amministrativo statali, regionali e locali e alla popolazione di concorrere periodicamente ad individuare obiettivi nazionali e locali da raggiungere in materia di ordine pubblico e sicurezza ed a verificarne l'effettivo raggiungimento;
   15) prevedere tempi e modi per l'adozione di un programma dettagliato che, sulla base di osservazioni e analisi accurate a livello nazionale e locale dei vari fenomeni sociali, del disagio sociale, del degrado urbano, della devianza, della criminalità minuta e organizzata, previa l'elaborazione dei Comitati nazionale e provinciali per l'ordine pubblico e la sicurezza e con la partecipazione indicata al numero 14), indica a livello statale, regionale e locale le misure amministrative e i connessi finanziamenti per attuarle, necessari a prevenire e a ridurre la criminalità, col concorso di tutte le politiche pubbliche e le attività amministrative a livello statale, regionale e locale e col concorso dei corpi di polizia statali o locali;
   16) provvedere a dotare ogni forza di polizia statale e ogni corpo di polizia locale di un sistema informativo unico di rilevazione degli impieghi effettivi delle risorse umane, con obbligo per ogni corpo statale e locale di redigere e pubblicare bilanci sociali semplificati, basati sui dati rilevati mediante tale sistema, sull'andamento dei fenomeni criminali e sull'andamento delle esigenze di sicurezza nazionali e locali e informati ai principi della completezza delle rilevazioni, della disaggregabilità gerarchica, della continuità e della comparabilità interistituzionale, al fine di fornire con cadenza almeno annuale a tutti i componenti del Sistema nazionale integrato per l'ordine pubblico e la sicurezza, alle autorità statali, regionali e locali di indirizzo politico-amministrativo, ai Comitati nazionali e locali per l'ordine pubblico e la sicurezza e con criteri omogenei e statisticamente confrontabili e distinti per aree territoriali e per aree tematiche di propria competenza, i dati di bilancio sulle risorse umane, materiali e finanziarie a disposizione di ogni ufficio o comando, nazionale o locale, i dati sull'andamento annuale dei fenomeni criminali distinti per tipologia e gli obiettivi assegnati al responsabile territoriale o materiale, in modo che sia valutato l'effettivo raggiungimento dei risultati e l'attività operativa effettivamente svolta a livello nazionale e locale da ognuna delle forze di polizia statali o locali operanti sul territorio e che siano individuate le cause e siano adottabili rimedi o miglioramenti, inclusa la previsione di criteri e modi per l'individuazione annuale continua ed analitica, sulla base dei bilanci sociali semplificati delle attività non strettamente connesse con le funzioni di polizia che possono essere successivamente trasferite ad altre pubbliche amministrazioni, e in modo che tutti i cittadini siano messi nelle condizioni di conoscere l'evoluzione dei fenomeni criminali nelle loro zone, gli incrementi o decrementi di risorse e i relativi motivi, o i miglioramenti della sicurezza e di chiedere di partecipare alla determinazione degli obiettivi di loro diretto interesse e di chiedere che siano premiati i dirigenti meritevoli e rimossi i dirigenti inadeguati.