Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Per Polizia locale si intendono i Corpi e i Servizi istituiti ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65.
2-ter. La legge 22 dicembre 2011, n. 214, è così modificata: «All'articolo 6: al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: “, vigili del fuoco” sono inserite le seguenti: “operatori di Polizia locale”».