Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Modifica dell'articolo 3-quater del codice penale).
1. L'articolo 583-quater del codice penale è sostituito dal seguente:
«Articolo 583-quater. – (Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive). – Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni».