Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Modifica dell'articolo 53 del codice penale).
1. L'articolo 53 del codice penale è sostituito dal seguente:
Art. 53.
(Uso legittimo delle armi e dei mezzi di coazione fisica).
1. Ferme restando le disposizioni contenute negli articoli 51 e 52, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, incluse eventualmente armi da fuoco diverse da quelle d'ordinanza in uso presso le forze di polizia, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata o sequestro di persona. In ogni caso non è punibile il pubblico ufficiale che al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio fa uso ovvero ordina di far uso di mezzi di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza attiva o passiva all'autorità. Le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano, altresì, a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza. La legge determina gli altri casi nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica.