Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Istituzione del programma triennale di recupero a fini abitativi e sociali di immobili confiscati alla criminalità organizzata).
1. Al fine di favorire l'utilizzo degli immobili confiscati alla criminalità organizzata conferiti ai Comuni nel cui territorio ricadono e da destinare alle categorie sociali più svantaggiate, è adottato un Programma triennale di recupero a fini abitativi e sociali degli immobili confiscati alla criminalità organizzata.
2. Il Programma di cui al comma 1 è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie locali che individua i criteri e le modalità di concessione dei contributi da destinare ai Comuni.
3. Il suddetto Programma è alimentato con le risorse del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale di edilizia abitativa, di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per le finalità del presente articolo, il Fondo è rifinanziato di ulteriori 30 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019.