Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Fondo sicurezza urbana).
1. Per le finalità di cui alla presente legge, a decorrere dal 1 gennaio 2018, le risorse del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1, commi 179 e 180 della legge 23 dicembre 2015, n. 190 confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero degli interni denominato “Fondo per la sicurezza urbana” e sono destinate agli interventi di sicurezza urbana attuate dai Comuni.»
Conseguentemente, all'articolo 16, premettere le seguenti parole: Salvo quanto disposto nell'articolo precedente,.