Dopo l'articolo 16-quinquies è aggiunto il seguente articolo 16-sexies:
Art. 16-sexies.
(Istituzione Programma Triennale di recupero a fini abitativi e sociali gli immobili confiscati alla criminalità organizzata).
1. Al fine di favorire l'utilizzo degli immobili confiscati alla criminalità organizzata conferiti ai Comuni nel cui territorio ricadono e da destinare alle categorie sociali più svantaggiate, è adottato un Programma triennale di recupero a fini abitativi e sociali degli immobili confiscati alla criminalità organizzata.
2. Il Programma di cui al comma 1, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie Locali che individua i criteri e le modalità di concessione dei contributi da destinare ai Comuni.
3. Il suddetto Programma, è alimentato con le risorse del «Fondo per l'attuazione del Piano Nazionale di edilizia abitativa» di cui all'articolo 11 comma 12 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per le finalità del presente articolo, il Fondo è rifinanziato di ulteriori 30 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019.