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Legislatura XVII

Proposta emendativa 16.036.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4310

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2017  [ apri ]
16.036.

  Dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente articolo 16-bis:

Art. 16-bis.
(Parcheggiatori abusivi).

  L'articolo 7, comma 15-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente:
  «15-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio. In casi di reiterate violazioni di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma è disposto l'arresto in flagranza di reato e la reclusione da uno a tre anni. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate dal Capo I, Sezione II, del Titolo VI.».

ident. 16.015.