Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Tutela del personale delle Polizie Municipali)
1. All'articolo 6 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «vigili del fuoco e soccorso pubblico.», sono aggiunte le seguenti parole: «nonché agli appartenenti ai Corpi di polizia locale senza alcun onere a carico dei Comuni.».