Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:
Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).
1. All'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «da lire 5.000.000 a lire 30.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 5.000 a 30.000 euro»;
b) al comma 2, le parole: «da lire 1.000.000 a lire 6.000.000» sono sostituite dalle seguenti «da 1.000 a 6.000 euro»;
c) al comma 3, le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».