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Legislatura XVII

Proposta emendativa 16.026.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4310

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2017  [ apri ]
16.026.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Introduzione del delitto di esercizio non autorizzato di guardiamacchine).

  1. Nel Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 348 è inserito il seguente:
   «348-bis — Esercizio non autorizzato di guardiamacchine. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determina altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine è punito con l'arresto da 6 mesi a 2 anni e l'ammenda da 1.032 a 3.076 euro. Le sanzioni sono aumentate della metà se nell'attività sono impiegati minori o disabili. In caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite.».

  2. Il comma 15-bis dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è abrogato.