Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Misure urgenti in materia di prevenzione al terrorismo in favore della regione Sicilia).
1. Al fine di prevenire fenomeni legati al terrorismo di matrice internazionale, in relazione al rischio di possibili infiltrazioni terroristiche tra i migranti diretti verso le coste della regione Sicilia, provenienti dai Paesi del Maghreb arabo, in particolare dalla Libia, l'amministrazione della pubblica sicurezza, può procedere per l'anno 2017, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66 comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Agli oneri derivanti dalla presente disposizioni di cui al precedente periodo, pari a 150 milioni di euro complessivi, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità attuative del presente articolo.
Conseguentemente al Capo II dopo le parole: decoro urbano aggiungere le parole: e delle regioni frontaliere.