Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Aumento delle pene per i reati di furto in abitazione, di furto con strappo e rapina).
4. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei anni e della multa da 927 euro a 1032 euro.»;
b) al comma 3 le parole: «da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a 1.549» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci anni e della multa da euro 275 a 1.549»;
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con le aggravanti di cui all'articolo 625, comma 1, numeri 2, 3, 5, 8-bis, 8-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.».
5. All'articolo 625, comma 1, del codice penale, le parole: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 e della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 206 a euro 1.032».
6. All'articolo 628, comma 1, del codice penale le parole: «con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 688 a euro 2.065».