stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 16.014.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4310

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2017  [ apri ]
16.014.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope).

  1. All'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 10.000 a euro 25.000»;
  2. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, applica, in quanto compatibile, quale pena accessoria il divieto di accesso di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 e i commi 4 e 5.