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Legislatura XVII

Proposta emendativa 16.012.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4310

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2017  [ apri ]
16.012.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 624-bis del Codice penale, agli articoli 165, 275, 380 e 408 del Codice di procedura penale, nonché alla legge 26 luglio 1975, n. 354).

  1. L'articolo 624-bis del codice penale, è sostituito dal seguente:
  «Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da cinque anni a dieci anni e con la multa da 10.000 a 20.000 euro.
  Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona è punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa da 10.000 a 20.000 euro.
  La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da 20.000 a 30.000 euro se il reato è aggravato da una o più circostanze previste dal primo comma dell'articolo 625 ovvero ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.
  Per l'ipotesi previste dai commi precedenti si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205»

  2. All'articolo 165 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, il seguente comma:
  «Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale alla persona offesa del risarcimento del danno».

  3. All'articolo 275 del codice di procedura penale è apportata la seguente modificazioni:
   a) al comma 2-bis le parole: «e 624-bis» sono soppresse;
   b) al comma 3, le parole: «e 600-quinquies» sono sostituite con le parole: «600-quinquies e 624-bis»;

  4. All'articolo 380 del codice di procedura penale è apportata la seguente modificazione: al comma 2, lettera e-bis) la frase: «salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale» è soppressa;

  5. All'articolo 408 del codice di procedura penale è apportata la seguente modificazioni: al comma 3-bis, dopo le parole: «per i delitti commessi con violenza alla persona» sono inserite le seguenti: «e per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale».

  6. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 4-bis, comma 1, le parole: «e 630» sono sostituite con le parole: «630 e 624-bis».