Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 726 del Codice Penale).
1. L'articolo 726 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 726. – (Atti contrari alla pubblica decenza). – Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è punito con l'arresto da sei mesi a nove mesi e con l'ammenda da 5000 a 10.000 euro.».