Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:
Art. 15-bis.
(Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa).
1. All'articolo 52 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Si presume abbia agito per legittima difesa colui che compie un'azione per difendere la propria o l'altrui incolumità ovvero cose proprie o di terzi, nei casi in cui l'aggressione, la violenza o la minaccia avvengano in una abitazione o in altro luogo privato, da parte di una o più persone travisate, con armi, con strumenti atti a offendere o ponendo in essere fatti tali da far presumere che si stia per commettere un reato».