Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Atti osceni in luogo pubblico: reintroduzione della sanzione della reclusione ed estensione all'attività di prostituzione in luogo pubblico).
1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 28 aprile 2014, n. 67 al numero 1) sostituire le parole: «i delitti previsti dagli articoli 527, primo comma, e» con le seguenti: «Il delitto previsto dall'articolo».
2. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8 è soppresso il comma 1.
3. All'articolo 529 del codice penale dopo il primo comma aggiungere il seguente comma:
1-bis. Rientra nella nozione di atti osceni l'esercizio dell'attività di prostituzione o l'offerta di prestazioni sessuali in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico. Soggiace alla medesima pena colui che beneficia della prestazione.