Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Modifiche all'articolo 380 del codice di procedura penale).
1. Al comma 2 dell'articolo 380 del Codice di Procedura Penale dopo la lettera e-bis) sono inserite le seguenti lettere:
e-ter) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 4) del codice penale;
e-quater) i delitti di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.