Il comma 1, è così sostituito:
1. In attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, al fine di assicurare la piena funzionalità del servizio di emergenza, il numero unico europeo 112 e le relative centrali operative sono realizzate e gestite in collegamento con tutte le forze deputate alla sicurezza e all'emergenza, ivi incluse le centrali operative della polizia locale, su tutto il territorio nazionale.