Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:
14-bis. I Comuni possono utilizzare anche parte dei proventi di cui ai commi 4, 5 e 5-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero risorse proprie di bilancio, per far fronte agli eventuali ulteriori obblighi derivanti dall'applicazione della presente legge.