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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.4.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4310

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2017  [ apri ]
12.4.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni di ordinanze emanate nella stessa maniera, è disposta la sospensione dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente. Per l'inosservanza delle ordinanze sulle limitazioni di orari alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la sanzione si applica anche qualora tali bevande siano messe a disposizione della clientela per la vendita per asporto oltre l'orario previsto.

ident. 12.5.