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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.02.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4310

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2017  [ apri ]
12.02.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifica dell'articolo 527 del Codice Penale).

  1. L'articolo 527 del codice penale è sostituito dal seguente:

  «Art. 527. – (Atti osceni). – Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
  La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.
  Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 310 euro.»