Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Modifica dell'articolo 527 del Codice Penale).
1. L'articolo 527 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 527. – (Atti osceni). – Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.
Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 310 euro.»