Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. In applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 della Costituzione, il sindaco ha il potere di adottare ordinanze finalizzate a sospendere le procedure di rilascio degli immobili comunali assegnati o concessi in locazione ad enti che svolgono attività di natura sociale, assistenziale e culturale, qualora all'assegnazione non sia seguita la concessione ovvero qualora il titolo concessorio o il contratto di locazione non siano stati rinnovati alla loro scadenza. Durante il periodo di sospensione sopra indicato resterà invariata la misura dei canoni concessori o di locazione determinata al momento dell'assegnazione, della concessione o della stipulazione del contratto di locazione.