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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.09.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4310

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2017  [ apri ]
10.09.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Introduzione del reato di accattonaggio esercitato professionale).

  1. In attuazione dell'articolo 1 comma 1 della Costituzione, concernente il lavoro quale principio fondante della Repubblica, nonché della sentenza n. 519 del 1995 della Corte Costituzionale, dopo l'articolo 669 del codice penale è aggiunto il seguente:
  «670. – Accattonaggio. – Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 572, 600, 600-octies 610, l'esercizio continuativo della mendicità in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto fino a tre mesi. Il criterio della continuità è accertato dalle autorità competenti sulla base dell'erogazione di almeno tre sanzioni amministrative relative a questa fattispecie.
  La pena è dell'arresto da uno a sei mesi se il fatto è compiuto in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà.
  Chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto, è punito con la reclusione da tre a cinque anni.