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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.08.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4310

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2017  [ apri ]
10.08.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifica alla fattispecie e inasprimento delle sanzioni contro l'accattonaggio con uso di minori).

  1. L'articolo 600-octies del codice penale è sostituito dal seguente:
  «600-octies. – Impiego di minori nell'accattonaggio. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile o si accompagni ad esso nel mendicare al fine di destare l'altrui pietà, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare o per essere accompagnato nel mendicare, è punito con la reclusione da uno a tre anni. È sempre disposto l'affidamento del minore ai servizi sociali.