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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.07.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4310

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2017  [ apri ]
10.07.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al titolo e agli articoli 6, 6-bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinquies ed 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401).

  1. Al titolo della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, le parole: «manifestazioni sportive» sono sostituite dalle seguenti: «manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive».
  2. L'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «Articolo 6. – (Divieto di accesso nei luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive). – 1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, ovvero che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. Il divieto di cui al presente comma può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni che si svolgono in Italia. Il divieto di cui al presente comma può essere altresì disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive ovvero tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.
  2. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale.
  3. Alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore può prescrivere, tenendo conto dell'attività lavorativa dell'interessato, di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al citato comma 1.
  4. La notifica di cui al comma 3 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.
  5. La prescrizione di cui al comma 3 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed è immediatamente comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale, o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni se l'interessato è persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio della questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari o al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni competente per territorio. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero, con decreto motivato, non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive.
  6. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.
  7. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 3 non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. La prescrizione di cui al citato comma 3 è comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al comma 1.
  8. Il contravventore alle disposizioni dei commi 1 e 3 è punito con la reclusione da due a tre anni e con la multa da 20.000 euro a 40.000 euro. Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive adottato dalle competenti autorità di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea.
  9. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 8 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive ovvero durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono tali manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive specificamente indicate per un periodo da due a otto anni, e può disporre la sanzione accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo. Il divieto e l'obbligo di cui al presente comma non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.
  10. Nei casi di cui ai commi 3, 8 e 9, il questore può autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 3 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive specificamente indicate».

  3. L'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «Articolo 6-bis. – (Lancio di materiale pericoloso e scavalcamento durante le manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione pubblica, aperta al pubblico o sportiva. La pena è aumentata da un terzo alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.
  2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, supera indebitamente una recinzione o una separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni sportive, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 4.000 euro a 8.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della manifestazione pubblica, aperta al pubblico o sportiva».

  4. L'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «Articolo 6-ter. – (Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione stessa e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 2.000 euro a 5.000 euro».

  5. L'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «Articolo 6-quater. – (Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive). – 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori o dei partecipanti alla manifestazione e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, o comunque il rispetto delle prescrizioni della manifestazione pubblica o aperta al pubblico, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le pene previste dai citati articoli 336 e 337 del codice penale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 339, terzo comma, del codice penale. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  2. Nei confronti delle società sportive o dei promotori di cui all'articolo 18 del testo unico dei cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 del presente articolo persone prive dei requisiti previsti dall'articolo 11 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale od operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 100.000 euro».

  6. L'articolo 6-quinquies della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «Articolo 6--quinquies. – (Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive). – 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, e successive modificazioni, nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, è punito con le pene previste dal citato articolo 583-quater del codice penale».

  7. L'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «Articolo 8. – (Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive). – 1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito ai sensi dei commi 2 e 3 per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni del medesimo tipo.
  2. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui agli articoli 6, commi 1 e 8, 6-bis, comma 1, e 6-ter della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive previsto dal comma 9 del citato articolo 6.
  3. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.
  4. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 2 del presente articolo e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 9 dell'articolo 6 della presente legge, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.
  5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino al 31 dicembre 2018».