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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.06.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4310

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2017  [ apri ]
10.06.

  Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.
Sostegno alle donne vittime di sfruttamento della prostituzione).

  1. Ai fini di una maggiore tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano e al fine di dare maggiore impulso al contrasto del reato di sfruttamento della prostituzione, per l'anno 2017 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo speciale per il sostegno alle vittime dello sfruttamento della prostituzione, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari 20 milioni di euro, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti volti all'affrancamento, alla protezione, al recupero e al reinserimento sociale delle donne obbligate ad esercitare la prostituzione.
  2. Le associazioni riconosciute, operanti nel settore sociale, che vogliono accedere ai finanziamenti del Fondo inviano entro il 31 agosto 2017 un progetto alla Presidenza del Consiglio dei ministri secondo le modalità e le procedure stabilite con apposito bando, approvato, entro il 30 giugno 2017, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno.
  3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì definiti:
   a) la costituzione, la composizione e le modalità di funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Commissione per la valutazione dei progetti inviati, la quale ha facoltà di operare anche avvalendosi del supporto di esperti dotati delle necessarie competenze;
   b) la documentazione che gli enti interessati devono allegare ai progetti e il relativo cronoprogramma di attuazione;
   c) i criteri per la valutazione dei progetti da parte della Commissione.

  4. Sulla base dell'istruttoria svolta, la Commissione seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti dal decreto di cui al comma 3, con le relative indicazioni di priorità e gli importi dei finanziamenti da assegnare. Con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla selezione effettuata dalla Commissione, procede al riparto del fondo tra le associazioni presentatrici dei progetti selezionati.
  5. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.