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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.04.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4310

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2017  [ apri ]
10.04.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche alla disciplina sull'accattonaggio).

  1. All'articolo 600-octies del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
  «Chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto, è punito con la reclusione da uno a tre anni»;
   b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio».