Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Modifiche alla disciplina sull'accattonaggio).
1. All'articolo 600-octies del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«Chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto, è punito con la reclusione da uno a tre anni»;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio».