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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.03.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4310

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2017  [ apri ]
10.03.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di esercizio della prostituzione).

  1. All'articolo 54, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con ordinanza contingibile e urgente nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento il sindaco, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, ai fini di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la sanità, la sicurezza stradale e l'incolumità pubblica, può individuare nel territorio comunale aree densamente abitate, arterie ad alto scorrimento di traffico e aree immediatamente prossime ad edifici di culto ovvero di pregio storico-architettonico ovvero ambientale nelle quali è vietato l'esercizio della prostituzione in ogni sua forma».
  2. All'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, alinea, le parole: «sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trentamila a centottantamila» sono sostituite dalle seguenti: «sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 ad euro 1.000»;
   b) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente numero: «2-bis) che esercitano la prostituzione offrendo prestazioni sessuali in aree densamente abitate, su arterie ad alto scorrimento di traffico e in aree immediatamente prossime ad edifici di culto ovvero di pregio storico-architettonico o ambientale, come individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni»;
   c) al secondo comma le parole: «di cui ai numeri 1) e 2)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai numeri 1), 2) e 2-bis)»;
   d) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
  «Sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 300 ad euro 500 coloro che, sostando con autoveicoli e così ponendo in pericolo la sicurezza stradale o l'incolumità pubblica, contrattano prestazioni sessuali nelle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni».

  3. All'articolo 1 del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «c-bis) coloro che esercitano la prostituzione in aree densamente abitate, su arterie ad alto scorrimento di traffico e in aree immediatamente prossime ad edifici di culto ovvero di pregio storico-architettonico o ambientale, come individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni; coloro che esercitano, in qualsiasi luogo del territorio comunale, il commercio abusivo; coloro che esercitano, in qualsiasi luogo del territorio comunale, il rovistaggio nei raccoglitori dei rifiuti predisposti dal comune».