Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Disposizioni per assicurare il decoro della rete infrastrutturale).
1. Le società concessionarie di pubblico servizio nel settore dei trasporti, in ambito comunale, regionale e nazionale, hanno l'obbligo, pena una sanzione pari al trenta per cento del valore della concessione stessa, di garantire il decoro e la pulizia delle strutture ad essi affidate in gestione.