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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.011. in Assemblea riferita al C. 4310-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/03/2017  [ apri ]
8.011.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Provvedimenti di immediata applicazione del giudice di pace penale relativi al decoro urbano).

  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Il giudice di pace penale, altresì, può applicare la permanenza, fino a dieci giorni, presso camere di sicurezza della polizia giudiziaria appositamente attrezzate dei soggetti colti in flagranza o ritenuti responsabili dei seguenti comportamenti:
   a) esercitare e/o fruire della prostituzione di strada all'interno dei centri urbani;
   b) accattonaggio continuativo o molesto o condotto mediante l'uso o accompagnandosi con minori o disabili ovvero simulando deformità o malattie o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà;
   c) comportamenti violenti verso persone o cose in luogo pubblico come conseguenza dell'abuso di assunzione di sostanze alcoliche;
   d) danneggiamento di edifici e/o cose pubbliche o private, in quest'ultimo caso previa presentazione di querela;
   e) occupazione di suolo pubblico in ambito urbano da parte di soggetti senza fissa dimora;
   f) occupazione di edifici abbandonati, pubblici o privati, per realizzare la propria dimora anche temporanea, previa presentazione di querela se privati;
   g) commercio ambulante itinerante abusivo su suolo pubblico.

  3-ter. I soggetti ritenuti responsabili dei comportamenti in flagranza di cui al comma 1 sono accompagnati presso la polizia giudiziaria ed ivi trattenuti fino ad un massimo di 24 ore per essere condotti innanzi al primo giudice di pace competente per territorio tenente udienza di pace. Dell'accompagnamento è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 1, ordina il rilascio della persona accompagnata.
  3-quater. I soggetti ritenuti responsabili dei comportamenti in flagranza di cui al comma 1 possono, previa valutazione del giudice di pace e previo versamento di una cauzione da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 1.500, richiedere l'applicazione della pena pecuniaria o del lavoro di pubblica utilità. Il versamento della cauzione può comportare la rimessione in libertà dei soggetti ritenuti responsabili.
  3-quinquies. Il giudice di pace può disporre la permanenza presso la polizia giudiziaria fino a dieci giorni dei soggetti ritenuti responsabili, nel caso in cui detti soggetti non si avvalgano della facoltà di cui al comma 3, valutate le loro condizioni oggettive e la gravità dei fatti di causa.
  3-sexies. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano anche ai reati di atti osceni e di atti contrari alla pubblica decenza di cui all'articolo 527 e 529 del codice penale, nonché del reato di accattonaggio di cui all'articolo 670 nei casi in cui il responsabile sia senza fissa dimora o privo del titolo di risiedere sul territorio nazionale o sia privo di documenti che ne attestino l'identità o fornisca generalità false o non sia obiettivamente in grado di corrispondere la sanzione pecuniaria ivi prevista o intenda sottrarvisi.
  3-septies. Per i procedimenti instaurati ai sensi dei commi da 3-bis a 3-sexies si applicano, in quanto compatibili, le norme del libro V del codice di procedura penale nonché le altre norme del medesimo codice in quanto compatibili.
  3-octies. Per i provvedimenti di cui al comma 3-bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37».

  2. La misura della permanenza, presso camere di sicurezza della polizia giudiziaria di cui ai commi da 3-bis a 3-sexies dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, come introdotti dal comma 1 del presente articolo, può essere applicata anche quale misura alternativa alle sanzioni previste nei casi di reiterazione delle condotte di cui al comma 2 dell'articolo 10 e 15 comma 1 o dei divieti di cui al comma 6 dell'articolo 13.
  3. Il Ministro della Giustizia assicura, con propri provvedimenti, la copertura del servizio del giudice di pace di cui al comma 1, dalle ore 8 alle ore 20 di tutti i giorni feriali. I proventi derivanti dall'applicazione del comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, come introdotti dal comma 1 del presente articolo, sono destinati alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della misura della permanenza presso camere di sicurezza, nonché per il servizio del giudice di pace.
  4. I Comuni anche associati mettono a disposizione della polizia giudiziaria appositi locali idoneamente attrezzati per l'applicazione misure restrittive di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, come introdotti dal comma 1 del presente articolo. A tal fine sono assegnati ai comuni medesimi quota parte, non superiore a 10 milioni di euro l'anno, degli spazi finanziari assegnati per gli anni 2017, 2018 e 2019 nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.