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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.300. in Assemblea riferita al C. 4310-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/03/2017  [ apri ]
8.300.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, le parole:, nonché in materia di orari di apertura delle sale pubbliche da gioco e di esercizio degli apparecchi e congegni automatici da gioco e intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi in materia di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    alla medesima lettera, numero 2, aggiungere, in fine, le parole:, nonché in materia di orari di apertura delle sale pubbliche da gioco e di esercizio degli apparecchi e congegni automatici da gioco e intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi in materia di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773;
    alla lettera b), numero 1, capoverso comma 4-bis, aggiungere, in fine, le parole: o al proliferare del gioco di azzardo tra i minori.;
   dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. I regolamenti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono limitare la distribuzione sul territorio delle sale da gioco attraverso l'imposizione di distanze minime rispetto a luoghi sensibili quali edifici scolastici o luoghi abitualmente frequentati da minori.

Le Commissioni