Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «vigili del fuoco e soccorso pubblico», sono aggiunte le seguenti: «nonché agli appartenenti ai Corpi di polizia locale senza alcun onere a carico dei comuni.».