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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.43. in Assemblea riferita al C. 4310-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/03/2017  [ apri ]
7.43.

  Aggiungere in fine i seguenti commi:
  2-bis. Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale della polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «vigili del fuoco e soccorso pubblico» sono inserite le seguenti: «nonché nei confronti del personale della polizia locale». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  2-ter. Le regioni possono implementare con proprie risorse le coperture assicurative della Polizia locale del territorio di loro competenza, stipulando apposite convenzioni con l'INAIL.