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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.0300. in Assemblea riferita al C. 4310-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/03/2017  [ apri ]
10.0300.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
  Art. 10-bis.(Codice identificativo di reparto degli operatori in servizio di ordine pubblico).1. Gli operatori delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, impegnati in servizio di ordine pubblico, devono esporre un codice finalizzato a consentirne l'identificazione durante il servizio di ordine pubblico in relazione al reparto di appartenenza.
  2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri generali concernenti l'obbligo di utilizzo e le modalità d'uso del codice di cui al comma 1, prevedendo specificamente che l'attribuzione del suddetto codice identificativo di reparto avvenga secondo criteri di rotazione per ciascun servizio.
  3. È vietato al personale in servizio di ordine pubblico l'uso di caschi e uniformi assegnati ad operatori di altro reparto, secondo quanto determinato dal decreto di cui al comma 2.
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 2.500, nonché la sanzione disciplinare prevista dall'ordinamento di appartenenza.

Il Governo