Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Promozione degli interventi per la sicurezza urbana).
1. Al fine di promuovere e sostenere interventi per la sicurezza urbana attivati dai comuni, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere contributi annuali, nel limite complessivo di 12 milioni di euro, a favore dei comuni e delle città metropolitane che presentano apposita richiesta.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 1.
3. Gli enti locali possono disporre la riduzione o l'esenzione, tramite appositi regolamenti, dal pagamento o dal rimborso, parziale o totale, di tributi locali in favore di persone fisiche o giuridiche che concorrono fattivamente alla realizzazione di interventi di prevenzione della sicurezza urbana.
4. La copertura finanziaria delle misure di cui al comma 3 resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati.