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Legislatura XVII

Proposta emendativa 16.033. in Assemblea riferita al C. 4310-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/03/2017  [ apri ]
16.033.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Promozione degli interventi per la sicurezza urbana).

  1. Al fine di promuovere e sostenere interventi per la sicurezza urbana attivati dai comuni, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere contributi annuali, nel limite complessivo di 12 milioni di euro, a favore dei comuni e delle città metropolitane che presentano apposita richiesta.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 1.
  3. Gli enti locali possono disporre la riduzione o l'esenzione, tramite appositi regolamenti, dal pagamento o dal rimborso, parziale o totale, di tributi locali in favore di persone fisiche o giuridiche che concorrono fattivamente alla realizzazione di interventi di prevenzione della sicurezza urbana.
  4. La copertura finanziaria delle misure di cui al comma 3 resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati.