Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
«2-ter. Il punteggio massimo stabilito dall'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968 n. 221».