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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.4.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4304

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2017  [ apri ]
7.4.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:
  2-ter. Fino al 31 dicembre 2018 si applicano le norme di cui all'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nel testo vigente al 31 dicembre 2000, come modificato e integrato dall'articolo 36, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  2-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter, valutati in 50 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, quanto al 2017, del fondo per esigenze indifferibili, e quanto al 2018 mediante corrispondente riduzione della proiezione per il 2018 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.