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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.14.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4304

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2017  [ apri ]
7.14.

  Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
  «3-ter. All'articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018»;
   b) le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
   c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Prima della presentazione della domanda di rinnovo e, in ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2017, le aziende titolari corrispondono all'Agenzia Italiana del Farmaco, per ciascun medicinale per il quale intendono richiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, una somma pari al trenta per cento dell'importo indicato al primo periodo a titolo di acconto sulla tariffa dovuta in sede di rinnovo. Il saldo è corrisposto dall'azienda con il completamento della procedura. In caso di mancato deposito dell'istanza di rinnovo, la somma versata a titolo di acconto resta nelle disponibilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco».

ident. 7.19.