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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.8.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4304

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2017  [ apri ]
6.8.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  «5-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è differita al 1o gennaio 2019. Conseguentemente al fine di rafforzare la crescita economica, incentivare gli investimenti, tutelare il patrimonio storico ed architettonico, garantire i livelli occupazionali, promuovere le bellezze del territorio e migliorare la qualità dei servizi offerti, all'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «strutture che svolgono attività» sono inserite le seguenti: «Banqueting, nonché». All'onere derivante dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».