Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«10-sexies. Il termine di cui all'articolo 34-duodecies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 79, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è prorogato fino al termine della mappatura da parte degli organi competenti dello Stato delle Aree in concessione già affidate e quelle libere ancora da affidarsi al fine di individuare il numero di autorizzazioni da rilasciare sulla base delle risorse naturali disponibili».