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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.4.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4304

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2017  [ apri ]
6.4.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. «Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d) e f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 40, comma 9-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora le imprese non abbiano provveduto all'invio della documentazione finale di spesa entro la data del 31 dicembre 2015, accerta la decadenza dai benefici per l'insieme delle imprese interessate con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con il quale è altresì disposto il recupero dei contributi erogati.
  4-ter. Fatti salvi gli effetti dei provvedimenti amministrativi già adottati, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di procedure di gestione delle misure di cui al comma 4-bis, per le imprese non interessate dalle disposizioni di decadenza di cui al medesimo comma 4-bis, la definizione del procedimento agevolativo avviene con procedura semplificata stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico che disciplina altresì, in caso di inerzia dei soggetti preposti alla definizione dei procedimenti, le modalità di attribuzione di specifici poteri sostitutivi a soggetti pubblici o privati individuati d'intesa con le Regioni interessate.
  4-quater. Fatti salvi gli impegni già assunti in favore delle imprese beneficiarie ovvero relativi alle rimodulazioni già autorizzate, le risorse residue dei patti territoriali, ove non costituiscano residui perenti, sono utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico nell'ambito di appositi accordi di programma con le Regioni interessate, per il finanziamento di progetti pilota, presentati anche per il tramite dei soggetti responsabili dei patti territoriali, per la realizzazione di interventi di sviluppo locale a valenza interregionale o che interessino vaste aree territoriali, volti tra l'altro, a promuovere ambienti per la sperimentazione di tecnologie per servizi innovativi. Nella definizione dei predetti progetti è data priorità ai territori regionali interessati da richieste di rimodulazione presentate ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 6, lettera b), del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, non autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai medesimi accordi di programma, possono essere destinate altresì le risorse di cui alla deliberazione CIPE n. 26 del 25 luglio 2003, impegnate in favore delle Regioni e non utilizzate entro la data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta ferma l'attribuzione al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, delle economie relative ai contratti d'area».