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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.38.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4304

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2017  [ apri ]
6.38.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  «10-sexies. Il termine di cui all'articolo 34-duodecies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è prorogato sino al 31 dicembre 2025.
  10-septies. Le attività e strutture private, le aree ricomprese del demanio marittimo oggetto di concessione dove già insistono i manufatti stabili, le pertinenze fisse ed amovibili, opere fisse e opere mobili costituenti volumetrie autorizzate esistenti, già regolamentate, conformi alle norme demaniali, edilizie e ambientali, che insistono su aree del demanio, e quelle destinate a stabilimenti balneari, concessioni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, concessioni del demanio con finalità di attività fluviali, lacuali e portuali, concessioni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, concessioni del demanio con finalità sportive, le aree ricomprese del demanio marittimo oggetto di concessione di cui all'articolo 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono escluse dall'applicazione della Direttiva 2006/123/CE e sono inserite all'articolo 7 del decreto legislativo n. 59 del 2010.
  10-octies. I terreni del demanio nella piena proprietà dello Stato Italiano a norma dell'articolo 345 del Trattato funzionamento Unione europea, ex articolo 295 del trattato CE, sui quali sono costruite ed esercitate anche attività, mediante la costruzione di opere a carattere permanente, le aree del demanio, e del demanio marittimo, dove già insistono i manufatti stabili, le pertinenze fisse ed amovibili, opere fisse e opere mobili costituenti volumetrie autorizzate, conformi alle norme demaniali edilizie e ambientali, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti, compatibilmente con le esigenze di pubblico interesse e con il diritto di libera fruibilità del mare e della battigia, sono venduti agli attuali concessionari e conduttori, riconoscendo la trasformazione del titolo concessorio, equiparato al diritto di superficie, in diritto reale, fatti salvi i diritti legittimamente acquisiti nel tempo che hanno maturato gli effetti equiparati per quanto dettato del comma 1 dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
  10-novies. Le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti in concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile. Il prezzo di acquisto del terreno e delle eventuali pertinenze, dovrà essere pagato entro 180 giorni dalla promulgazione della presente legge in un'unica soluzione al momento della stipula del contratto di vendita o nel momento che l'istituto bancario avrà dato disposizioni al pagamento.
  10-decies. Il corrispettivo sul totale del trasferimento per il versamento dell'importo, dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto che tenga conto di un abbattimento per le superfici coperte permanenti. Il calcolo del corrispettivo è affidato all'Agenzia del Demanio, la quale stabilisce anche la tipologia delle nuove costruzioni in nuovi ambiti territoriali del demanio nazionale, garantendo così il diritto di concorrenza, di libertà di stabilimento, la libertà di prestazione di servizi nell'Unione europea, rafforzare i diritti del destinatario dei servizi in quanto utenti di tali servizi, promuovere la qualità dei servizi, stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati membri.
  10-undecies. Stante la realtà dei beni incamerati, dove è avvenuta l'accessione dei beni costruiti sopra il terreno demaniale, nei casi in cui il conduttore attuale del bene incamerato non è legittimato per ricorrere in giudizio per annullare l'incameramento secondo l'articolo 49 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 che alla data di promulgazione della presente legge è dichiarato abrogato, verrà valutato il bene complessivo dei manufatti pertinenziali dall'agenzia del Territorio competente per area, al costo iniziale della pertinenza scontando dalla valutazione, i costi delle manutenzioni e dell'usura dei beni e posto in vendita all'attuale conduttore. La valutazione finale sarà trasmessa all'agenzia del Demanio competente per area per la stipula dei contratti di vendita all'attuale conduttore. I canoni dovuti per effetto della legge n. 296 del 2006 sono ricompresi nella valutazione finale per quanto versato in eccesso secondo la legge n. 494 del 1993.
  10-duodecies. Per le concessioni di beni demaniali marittimi ad uso turistico ricreativo di stabilimento balneare, il diritto reale sul terreno demaniale avrà come limite della sua estensione l'area destinata alla posa degli ombrelloni ed attrezzatura similare. Tale area sarà quindi definita spiaggia. La spiaggia definita come “area destinata alla sola posa ombrelloni ed attrezzatura similare” è riconosciuta come pertinenza destinata in modo durevole a servizio del bene realizzato sul terreno soggetto del diritto reale e sottoposta ad un canone concessorio annuale. Tale nuova definizione della spiaggia come parte del demanio necessario del Territorio nazionale non può essere sottoposta a strumenti di diritto privato. La spiaggia così definita sarà soggetta annualmente al pagamento del corrispettivo individuato dall'Agenzia del Demanio secondo i parametri indicati dalla legge n. 494 del 1993, parametri che non comportino comunque maggiorazioni oltre l'incremento ISTAT aggiornato annualmente con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in misura pari alla media degli indici nazionali generali. Indicando al fine della valutazione del corrispettivo del canone concessorio della spiaggia posa ombrelloni e strutture similari, ambiti territoriali a valenza turistica: a) ad alta valenza; b) media valenza; c) normale valenza; d) bassa valenza. Considerando come aree valutate con un canone ricognitorio al 10 per cento nella valutazione complessiva del canone concessorio annuale le aree scoperte dove insistono anche con impianti a struttura leggera parcheggi, zone adibite a parco giochi o attività sportive, giardini, il cui uso ed accesso sia libero e gratuito e comunque tutte le aree il cui accesso sia libero e gratuito ed i servizi offerti gratuitamente, aree non riconducibili ad un utilizzo di posa ombrelloni o strutture similari a stretto fine di un utilizzo economico per l'azienda. Il vincolo di destinazione delle aree soggette al canone ricognitorio è indicato dal titolare del bene trasferito in proprietà e può essere sempre modificato previa comunicazione all'ufficio del demanio. La distinzione tra manufatti di facile o difficile rimozione stante la realtà della tecnica è soppressa, ogni manufatto si intende di facile rimozione. Le aree scoperte dove insistono impianti a struttura leggera, soggette al canone ricognitorio, possono permanere o essere liberate nel periodo invernale e l'area liberata rimane ugualmente soggetta a valutazione con canone ricognitorio. Per le concessioni di beni demaniali marittimi ai fini turistico- ricreativi, il diritto di proprietà sul terreno demaniale avrà i seguenti limiti:
   a) a monte, a sinistra e a destra rispetto all'accesso principale a monte, dalla linea di confine della concessione attuale;
   b) a mare, dalla linea retta congiungente i punti di massimo aggetto verso amovibili, gli impianti a struttura leggera.

  10-terdecies. Lo Stato italiano al fine di garantire il bilancio degli investimenti nel settore del turismo provvederà nel termine di 30 giorni dall'emanazione della presente legge a stipulare accordi vincolanti ed obbligatori presso il sistema bancario per la rinegoziazione dei mutui e di ogni forma di garanzia in essere, contratti dalle attuali aziende per investimenti ed interventi inerenti l'attività e per l'erogazione di nuovi mutui agevolati alle aziende che intendano esercitare la volontà di acquisto del terreno demaniale o prevedano inoltre un piano di nuovi investimenti.
  10-quaterdecies. L'occupazione e l'uso dei beni pubblici anche già oggetto di concessione amministrativa, di cui alla data di entrata in vigore della presente legge sia cessata l'efficacia, e, comunque, alla scadenza del termine stabilito, nonché le spiagge libere attrezzate, al fine di garantire l'ammortamento degli investimenti effettuati ed i livelli occupazionali, garantendo la migliore utilizzazione accertata dalla conduzione nel tempo, sono attribuiti al precedente concessionario, gestore, mediante la prosecuzione del rapporto nella forma privatistica e nei modi indicati nella presente legge.
  10-quinquies decies. I beni appartenenti al demanio marittimo permangono di competenza dello Stato.
  10-sexiesdecies. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e i comuni conformano alla presente disposizione i piani di utilizzazione degli arenili e gli strumenti urbanistici vigenti in materia di utilizzazione delle aree di demanio marittimo e degli arenili.
  10-septiesdecies. Al concessionario o conduttore che non intenda acquistare il terreno passato al patrimonio disponibile alla scadenza della proroga, è riconosciuto un indennizzo a carico del subentrante, per gli investimenti e i valori commerciali creati da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
  10-octiesdecies. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge».