Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«10-sexies. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020».