Sostituire il comma 8, con il seguente:
«8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato al 31 dicembre 2020. Alla data di entrata in vigore del del presente decreto-legge, sono sospesi tutti gli atti già adottati dai Comuni per i procedimenti di selezione pubblica.».